1 Chi tratta dati personali non può ledere illecitamente la personalità delle persone interessate.
2 Vi è lesione della personalità in particolare se:
- a.
sono trattati dati personali in violazione dei principi di cui agli articoli 6 e 8;
- b.
sono trattati dati personali contro l’espressa volontà della persona interessata;
- c.
sono comunicati a terzi dati personali degni di particolare protezione.
3 Di regola non vi è lesione della personalità se la persona interessata ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al trattamento.