Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 60 LPD

Violazione degli obblighi di informare, di concedere l’accesso e di collaborare

Capitolo 8: Disposizioni penali

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 Sono puniti, a querela di parte, con la multa fino a 250 000 franchi i privati che:

  • a.

    violano gli obblighi di cui agli articoli 19, 21 e 25–27, fornendo intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete;

  • b.

    omettono intenzionalmente:

    • 1.

      di informare la persona interessata conformemente agli articoli 19 capoverso 1 e 21 capoverso 1, o

    • 2.

      di fornire alla persona interessata le informazioni di cui all’articolo 19 capoverso 2.

2 Sono puniti con la multa fino a 250 000 franchi i privati che in violazione dell’articolo 49 capoverso 3 forniscono intenzionalmente all’IFPDT, nel quadro di un’inchiesta, informazioni false o rifiutano intenzionalmente di collaborare.

In breve

Chi intenzionalmente fornisce informazioni false o incomplete o viola l’obbligo d’informare può essere punito, a querela di parte, con la multa fino a 250 000 franchi. Sono punite le persone responsabili, non l’azienda.

Che cosa significa per me?

Se riceve informazioni intenzionalmente false o incomplete, può sporgere querela entro tre mesi dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza (art. 31 CP).

Esempio

Nelle sue informazioni un’azienda tace consapevolmente di aver comunicato i Suoi dati a un’agenzia d’informazioni economiche.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.