Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 61 LPD

Violazione degli obblighi di diligenza

Capitolo 8: Disposizioni penali

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

A querela di parte sono puniti con la multa fino a 250 000 franchi i privati che intenzionalmente:

  • a.

    comunicano dati personali all’estero in violazione dell’articolo 16 capoversi 1 e 2 e senza che sussistano le condizioni di cui all’articolo 17;

  • b.

    affidano il trattamento di dati personali a un responsabile senza che sussistano le condizioni di cui all’articolo 9 capoversi 1 e 2;

  • c.

    non rispettano i requisiti minimi in materia di sicurezza dei dati emanati dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 8 capoverso 3.

In breve

La multa fino a 250 000 franchi è prevista anche in caso di violazione intenzionale di determinati obblighi di diligenza: comunicazione illecita all’estero, affidamento illecito a un responsabile del trattamento o inosservanza dei requisiti minimi in materia di sicurezza dei dati.

Che cosa significa per me?

Se un danno nei Suoi confronti è causato da una grave inosservanza della sicurezza dei dati, ciò può essere punibile, su Sua querela.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.