Protezione dei dati per i privati in Svizzera
Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 Chi ha un interesse degno di protezione può esigere che l’organo federale responsabile:

  • a.

    si astenga dal trattamento illecito dei pertinenti dati personali;

  • b.

    elimini le conseguenze di un trattamento illecito;

  • c.

    accerti il carattere illecito del trattamento.

2 Il richiedente può in particolare esigere che l’organo federale:

  • a.

    rettifichi, cancelli o distrugga i pertinenti dati personali;

  • b.

    comunichi a terzi o pubblichi la sua decisione, in particolare la rettifica, la cancellazione o la distruzione dei dati, l’opposizione alla comunicazione ai sensi dell’articolo 37 o la menzione del carattere contestato dei dati secondo il capoverso 4.

3 Invece di cancellare o distruggere i dati personali, l’organo federale ne limita il trattamento se:

  • a.

    la persona interessata contesta l’esattezza dei dati personali ma né la loro esattezza né la loro inesattezza possono essere accertate;

  • b.

    lo esigono interessi preponderanti di terzi;

  • c.

    lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera; o

  • d.

    la cancellazione o la distruzione dei dati rischia di compromettere un’indagine, un’istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario.

4 Se non possono essere accertate né l’esattezza né l’inesattezza dei dati personali, l’organo federale aggiunge agli stessi una menzione che ne indica il carattere contestato.

5 La rettifica, cancellazione o distruzione di dati personali non può essere chiesta in riferimento a fondi di biblioteche, istituti d’insegnamento, musei, archivi accessibili al pubblico e altre istituzioni pubbliche della memoria collettiva. Il richiedente che rende verosimile un interesse preponderante può chiedere che l’istituzione limiti l’accesso ai dati contestati. I capoversi 3 e 4 non sono applicabili.

6 La procedura è retta dalla PA. Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 PA non sono applicabili.

In breve

Nei confronti delle autorità federali può chiedere che un trattamento illecito sia omesso, che ne siano eliminate le conseguenze o che ne sia accertata l’illiceità. La procedura è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA).

Che cosa significa per me?

Le Sue pretese nei confronti dei servizi federali le fa valere con una decisione e un successivo ricorso, non davanti al giudice civile.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.