Protezione dei dati per i privati in Svizzera
Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 Il titolare del trattamento chiede previamente il parere dell’IFPDT se dalla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati emerge che, nonostante i provvedimenti previsti dal titolare, il trattamento previsto comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata.

2 L’IFPDT comunica entro due mesi al titolare del trattamento le sue obiezioni contro il trattamento previsto. Il termine può essere prorogato di un mese se si tratta di un trattamento di dati complesso.

3 Se ha obiezioni contro il trattamento previsto, l’IFPDT propone al titolare del trattamento provvedimenti appropriati.

4 Il titolare privato del trattamento può rinunciare a consultare l’IFPDT se ha consultato il consulente per la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 10.

In breve

Se la valutazione d’impatto evidenzia un rischio elevato nonostante le misure di protezione, l’azienda deve consultare preventivamente l’IFPDT. L’IFPDT si esprime entro due mesi.

Che cosa significa per me?

Per i progetti particolarmente rischiosi è previsto un esame preventivo da parte dell’autorità di vigilanza.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.