Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 22 LPD

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

Capitolo 3: Obblighi del titolare e del responsabile del trattamento

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 Il titolare del trattamento effettua previamente una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati quando il trattamento dei dati personali può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata. Se prevede più operazioni di trattamento simili può procedere a una valutazione d’impatto comune.

2 Il rischio elevato, in particolare in caso di utilizzazione di nuove tecnologie, risulta dal tipo, dall’entità, dalle circostanze e dallo scopo del trattamento. Sussiste segnatamente nel caso di:

  • a.

    trattamento su grande scala di dati personali degni di particolare protezione;

  • b.

    sorveglianza sistematica di ampi spazi pubblici.

3 La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati contiene una descrizione del trattamento previsto, una valutazione dei rischi per la personalità o per i diritti fondamentali della persona interessata nonché i provvedimenti a loro tutela.

4 Il titolare privato tenuto a effettuare il trattamento in virtù di un obbligo legale è esentato dall’obbligo di procedere a una valutazione d’impatto.

5 Il titolare privato del trattamento può rinunciare a una valutazione d’impatto se si avvale di un sistema, un prodotto o un servizio che dispone di una certificazione secondo l’articolo 13 per l’impiego previsto o se rispetta un codice di condotta secondo l’articolo 11 che:

  • a.

    si basa su una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati;

  • b.

    prevede misure a tutela della personalità e dei diritti fondamentali della persona interessata; e

  • c.

    è stato sottoposto all’IFPDT.

In breve

Se un’azienda prevede un trattamento che comporta un rischio elevato, ad esempio il trattamento su vasta scala di dati sulla salute o la videosorveglianza di aree pubbliche, deve prima effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

Che cosa significa per me?

Per i trattamenti delicati, l’azienda deve chiedersi già in anticipo quali rischi ne derivano per Lei e come ridurli.

Disposizioni d’esecuzione nell’ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa)

  1. art. 14 OPDaConservazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.