Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 20 LPD

Eccezioni all’obbligo di informare e limitazioni

Capitolo 3: Obblighi del titolare e del responsabile del trattamento

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 L’obbligo di informare secondo l’articolo 19 non sussiste se:

  • a.

    la persona interessata dispone già delle pertinenti informazioni;

  • b.

    il trattamento dei dati personali è previsto dalla legge;

  • c.

    il titolare del trattamento è un privato tenuto per legge a serbare il segreto; o

  • d.

    sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 27.

2 Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, l’obbligo di informare non sussiste inoltre qualora l’informazione:

  • a.

    non sia possibile; o

  • b.

    richieda un onere sproporzionato.

3 Il titolare del trattamento può limitare o differire l’informazione oppure rinunciarvi se:

  • a.

    interessi preponderanti di un terzo lo esigono;

  • b.

    l’informazione pregiudica lo scopo del trattamento;

  • c.

    è un privato e:

    • 1.

      lo esigono i suoi interessi preponderanti, e

    • 2.

      non comunica i dati personali a terzi; o

  • d.

    è un organo federale e:

    • 1.

      lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera, o

    • 2.

      l’informazione rischia di compromettere un’indagine, un’istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario.

4 Le imprese appartenenti al medesimo gruppo non sono considerate terzi ai sensi del capoverso 3 lettera c numero 2.

In breve

L’obbligo d’informare decade in determinati casi, ad esempio se Lei dispone già delle informazioni o se il trattamento è previsto dalla legge. In altri casi l’informazione può essere limitata o differita.

Che cosa significa per me?

Se manca un’informazione, non significa automaticamente che l’azienda sia nel giusto: con una richiesta d’accesso può chiedere chiarimenti.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.