Testo di leggeStato: 7 luglio 2025
1 Sino al termine della legislatura in corso all’entrata in vigore della presente legge, l’elezione dell’Incaricato e la cessazione del suo mandato sono rette dal diritto anteriore.
2 Se in occasione della prima elezione da parte dell’Assemblea federale plenaria è eletto l’Incaricato uscente, il nuovo mandato dello stesso inizia il giorno successivo all’elezione.
Fonte: Versione ufficiale su Fedlex