Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 50 LPD

Attribuzioni

Capitolo 7: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenzaSezione 2: Inchiesta per violazione delle disposizioni sulla protezione dei dati

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

1 Se l’organo federale o il privato non ottempera all’obbligo di collaborare, l’IFPDT può, nell’ambito dell’inchiesta, ordinare in particolare:

  • a.

    l’accesso alle informazioni, ai documenti, ai registri delle attività di trattamento e ai dati personali necessari per l’inchiesta;

  • b.

    l’accesso ai locali e agli impianti;

  • c.

    l’interrogatorio di testimoni;

  • d.

    perizie di esperti.

2 È fatto salvo il segreto professionale.

3 Per eseguire i provvedimenti di cui al capoverso 1, l’IFPDT può far capo ad altre autorità federali o a organi di polizia cantonali o comunali.

In breve

Se un’azienda oggetto d’inchiesta non collabora, l’IFPDT può ordinare l’accesso a documenti, locali e sistemi e far interrogare testimoni.

Che cosa significa per me?

L’IFPDT dispone di mezzi efficaci per accertare i fatti.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.