1 Se l’organo federale o il privato non ottempera all’obbligo di collaborare, l’IFPDT può, nell’ambito dell’inchiesta, ordinare in particolare:
- a.
l’accesso alle informazioni, ai documenti, ai registri delle attività di trattamento e ai dati personali necessari per l’inchiesta;
- b.
l’accesso ai locali e agli impianti;
- c.
l’interrogatorio di testimoni;
- d.
perizie di esperti.
2 È fatto salvo il segreto professionale.
3 Per eseguire i provvedimenti di cui al capoverso 1, l’IFPDT può far capo ad altre autorità federali o a organi di polizia cantonali o comunali.