Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Art. 5 LPD

Definizioni

Capitolo 2: Disposizioni generaliSezione 1: Definizioni e principi

Testo di leggeStato: 7 luglio 2025

Nella presente legge s’intende per:

  • a.

    dati personali: tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile;

  • b.

    persona interessata: la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento;

  • c.

    dati personali degni di particolare protezione:

    • 1.

      i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,

    • 2.

      i dati concernenti la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia,

    • 3.

      i dati genetici,

    • 4.

      i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,

    • 5.

      i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,

    • 6.

      i dati concernenti le misure d’assistenza sociale;

  • d.

    trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati;

  • e.

    comunicazione: la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili;

  • f.

    profilazione: trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona;

  • g.

    profilazione a rischio elevato: profilazione che comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata poiché comporta un collegamento tra dati che permette di valutare aspetti essenziali della personalità di una persona fisica;

  • h.

    violazione della sicurezza dei dati: violazione della sicurezza in seguito alla quale, in modo accidentale o illecito, dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate;

  • i.

    organo federale: autorità o servizio della Confederazione, oppure persona cui sono affidati compiti federali;

  • j.

    titolare del trattamento: il privato o l’organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, determina lo scopo e i mezzi del trattamento;

  • k.

    responsabile del trattamento: il privato o l’organo federale che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

In breve

L’articolo definisce i concetti di base: i dati personali sono tutte le informazioni concernenti una persona identificata o identificabile. Sono degni di particolare protezione ad esempio i dati sulla salute, sulla religione e i dati genetici. Il «trattamento» comprende qualsiasi operazione con i dati, dalla raccolta alla cancellazione.

Che cosa significa per me?

Già il Suo indirizzo e-mail, il Suo numero di cliente o il Suo indirizzo IP possono essere dati personali, se permettono di identificarLa.

Esempio

Un’app di fitness registra il Suo battito cardiaco: si tratta di dati sulla salute e quindi di dati personali degni di particolare protezione.

Spiegazione di mydatenschutz.ch in linguaggio semplice – nessuna consulenza legale. Fa fede il testo di legge.