Nella presente legge s’intende per:
- a.
dati personali: tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile;
- b.
persona interessata: la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento;
- c.
dati personali degni di particolare protezione:
- 1.
i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
- 2.
i dati concernenti la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia,
- 3.
i dati genetici,
- 4.
i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,
- 5.
i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,
- 6.
i dati concernenti le misure d’assistenza sociale;
- 1.
- d.
trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati;
- e.
comunicazione: la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili;
- f.
profilazione: trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona;
- g.
profilazione a rischio elevato: profilazione che comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata poiché comporta un collegamento tra dati che permette di valutare aspetti essenziali della personalità di una persona fisica;
- h.
violazione della sicurezza dei dati: violazione della sicurezza in seguito alla quale, in modo accidentale o illecito, dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate;
- i.
organo federale: autorità o servizio della Confederazione, oppure persona cui sono affidati compiti federali;
- j.
titolare del trattamento: il privato o l’organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, determina lo scopo e i mezzi del trattamento;
- k.
responsabile del trattamento: il privato o l’organo federale che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.