Protezione dei dati per i privati in Svizzera

Corso rapido sulla legge · Parte 2 di 12

I suoi diritti secondo la legge sulla protezione dei dati

Pubblicato: 2 febbraio 2024Aggiornato: 2 novembre 2026

La LPD Le conferisce diritti concreti nei confronti di imprese e autorità federali. La maggior parte può farli valere senza avvocato e gratuitamente.

Diritto d’accesso (art. 25)

Può chiedere di sapere se un’impresa tratta dati che La concernono. In caso affermativo riceve tra l’altro:

  • i dati trattati stessi,
  • lo scopo e la durata di conservazione,
  • la provenienza dei dati, se non sono stati raccolti presso di Lei,
  • i destinatari, anche all’estero,
  • se del caso, informazioni su decisioni individuali automatizzate.

L’informazione è gratuita e va fornita di regola entro 30 giorni (art. 25 cpv. 6 e 7 LPD, art. 18 OPDa). Non può rinunciare preventivamente al diritto d’accesso. Presenti la domanda preferibilmente per iscritto e alleghi un documento d’identità. L’impresa può limitare l’informazione solo per i motivi di cui all’art. 26, ad esempio per interessi preponderanti di terzi.

Consegna e trasmissione (art. 28)

I dati che Lei stesso ha comunicato possono esserle consegnati in un formato elettronico usuale o essere trasmessi a un altro fornitore – a condizione che siano trattati in modo automatizzato e sulla base del suo consenso o di un contratto.

Rettifica, opposizione e cancellazione

  • Rettifica: i dati inesatti devono essere rettificati (art. 32 cpv. 1).
  • Opposizione: può opporsi esplicitamente a un trattamento. Chi non ne tiene conto senza un motivo giustificativo lede la sua personalità (art. 30 cpv. 2 lett. b).
  • Cancellazione: se un trattamento è illecito, può chiedere che venga vietato o che i dati vengano cancellati – se necessario con un’azione civile (art. 32 cpv. 2). Indipendentemente da ciò, i dati devono essere cancellati o anonimizzati non appena non sono più necessari (art. 6 cpv. 4).

Decisioni individuali automatizzate (art. 21)

Se un computer decide su di Lei senza verifica umana e ciò ha un effetto giuridico o La pregiudica in modo considerevole – ad esempio il rifiuto automatico di una richiesta –, deve esserne informato. Può esprimere il suo punto di vista e chiedere che la decisione venga riesaminata da una persona.

Se un’impresa non reagisce

Solleciti dapprima per iscritto e fissi un termine. Se ciò non basta, può denunciare una violazione all’IFPDT (art. 49). Questi può aprire un’inchiesta e La informa sulle misure adottate; Lei non è però parte del procedimento (art. 52 cpv. 2), e l’IFPDT non fa valere le sue pretese personali. A tal fine Le è aperta la via civile. Un’informazione intenzionalmente falsa o incompleta è inoltre punibile su querela (art. 60).

Modelli per la sua domanda: Accesso, Cancellazione, Rettifica, Consegna e il calcolatore dei termini.

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